Sex offenders: profili psicologici e prospettive di trattamento

Nella società in cui viviamo le violenze sessuali ad opera di sex offenders sono all’ordine del giorno.
Soltanto nel nostro Paese una donna su tre è stata vittima di un tentativo di stupro o di una violenza fisica, spesso ad opera del proprio partner.
In questi non sporadici casi la donna è solita non sporgere alcuna denuncia, ma accettare il fatto in silenzio e sopportare l’accaduto pur di mantenere il segreto entro le mura domestiche. Questi casi “privati” sono la maggior parte delle volte frutto di abuso di alcool, sostanze stupefacenti, e legati a situazioni di massimo degrado e disagio psicologico economico.

Il background degli aggressori è piuttosto tipico, ben delineato: generalmente, si tratta di soggetti che da bambini sono cresciuti in famiglie gerarchizzate in cui loro per primi hanno subito violenze da parte di genitori alle volte frustrati e profondamente incapaci di gestire le reazioni emotive. Questo provoca in loro un forte e incoercibile desiderio di dominio e spinte al gesto violento.

Pochi mesi fa Irene Petruccelli, Barbara Turella e Fabiana Farigu hanno pubblicato sulla “Rivista di sessuologia clinica” l’articolo “Personality characteristics of “sex offenders”: a research contribution”, nel quale sono evidenziate le caratteristiche personologiche dei soggetti a rischio come sex offenders, ovvero autori di crimini sessuali.

Un sex offender e una vittima di abuso sessualeI risultati sono stati ottenuti da un campione di 9 uomini autori di crimini sessuali e 9 uomini mai stati autori di simili reati (età media 31 anni) ai quali è stata somministrata la versione italiana del Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
 

È stato messo in evidenza come i pattern di risposta più ricorrenti in questi soggetti non spicchino per alti punteggi di ansia, probabilità di sviluppare tratti di personalità antisociale o rabbia come gli studiosi avevano ipotizzato; la differenza maggiore riguardava il punteggio ottenuto ad item sull’ostilità ipercontrollata e sul discontrollo degli impulsi.

Questo significa che i sex offenders tendono a rispondere violentemente a qualsiasi tipo di provocazione e a reagirvi violentemente, con esplosivi attacchi d’ira, anche in assenza di provocazioni o reali motivi.
Gli aggressori sono soggetti molto pericolosi, bisognosi di un approccio terapeutico e propensi a commettere nuovi reati di violenza sessuale se non trattati adeguatamente.
Il rischio maggiore è infatti che la detenzione, come pena, non sia risolutiva poiché i loro gesti violenti nascono come impulsi, e la natura compulsiva fa sì che diventi impossibile eliminare le condotte violente.
Eppure spesso lunghe detenzioni forniscono la possibilità di aprire uno spazio di riflessione sulle proprie colpe, e diventano occasione di crescita, un modo di affrontare se stessi e i problemi che li rendono socialmente così inadatti e pericolosi.
Ultimamente è stato necessario introdurre nella legislazione pene ad hoc per nuove classi di reato nate in seno alla nostra società come manifestazione patologica di disagio.
Parliamo ad esempio di stalking per indicare quegli atti persecutori che comprendono “intrusioni, appostamenti, tentativi di comunicazione ripetute e indesiderate, come ad esempio lettere, telefonate, e-mail, sms, tali da provocare nella “vittima” ansia e paura, e da renderle impossibile il normale svolgimento della propria esistenza” (www.stalking.it)
Inoltre, oggi si punta ad interventi mirati di sensibilizzazione, informazione preventiva al fine di individuare e riconoscere in tempo i soggetti a rischio e percorsi di correzione entro i carceri per il reinserimento dei soggetti nella società.
Un percorso psicoterapico è trattamento giudiziariamente imposto in molti paesi.
Nel libro “Les agresseurs sexuels, théorie, évaluation et traitement” (Les éditions de la Chenelière, Montréal ) J. Aubut e colleghi ben descrivono la situazione presente negli altri paesi a questo proposito:
Ad esempio, in Francia l’ingiunzione terapeutica è già predisposta nella fase del giudizio. Il nuovo istituto della presa in carico socio-giudiziaria dell’autore di abusi sessuali (il cosiddetto suivi socio-judiciaire)  prevede una sanzione penale autonoma nel caso di non adempimento da parte del condannato, a pena espiata, dell’obbligo di cura, disposta da un medico su delega del giudice che ha comminato la pena.
In Belgio, in modo analogo al Canada, si è approntato un sistema di intervento coordinato in rete tra operatori del trattamento in carcere e servizi socio-psicologici territoriali, al fine di attuare una presa in carico globale di colui che ha commesso atti sessuali contro i minori.
L’obbligo della cura è previsto allorquando il detenuto condannato per tali condotte, richieda l’applicazione di misure alternative, la cui concessione e il cui mantenimento sono condizionati all’effettiva adesione al percorso di trattamento.
 
In alcuni Paesi anglosassoni si dibatte sull’efficacia dei trattamenti imposti, in cui non si terrebbe conto dell’importanza, al fine di un esito positivo degli stessi, della motivazione dell’interessato. Un altro aspetto problematico è la qualità più o meno intrusiva di questi trattamenti (ci si riferisce ad esempio a certe terapie avversive o ai trattamenti farmacologici), soprattutto allorquando è previsto l’obbligo della cura.”
In Italia l’équipe del criminologo Paolo Giulini è stata la prima a importare nel carcere di Bollate (Milano) un approccio simile a quello del Belgio o del Canada. Ecco come ne parla Luigi Colombo, psicanalista dello staff: «Il sex offender coltiva l’idea di una supremazia del maschile, tende a minimizzare, e a spiegare ciò che ha fatto con un impulso sessuale irrefrenabile o un’infinita serie di giustificazioni. Il nostro compito è svelare il meccanismo, farlo uscire dalla conflittualità processuale per confrontarsi col reato, la vittima e il suo dolore. Il bilancio è positivo: non sono pochi quelli che dopo il carcere restano in contatto con noi, riconoscendo l’utilità di questo percorso. Bisognerebbe aprire un dibattito, non facile in Italia ma che altrove è stato fatto, sull’obbligo terapeutico come parte della sanzione penale. Altrimenti chi esce resta inchiodato al suo vissuto e alle sue fantasie».
Il principale limite nell’applicazione di trattamenti psicoterapici è che non tutti gli aggressori sono trattabili. I trattamenti spesso non sono richiesti né accettati dal diretto interessato, che include il sintomo in una configurazione egosintonica di pensiero, che mette in atto meccanismi di negazione nei confronti dei propri agiti violenti e lesivi della persona altrui.
L’unica possibilità vagliata a questo proposito ( messa in atto negli Stati Uniti) è evitare il trattamento di rieducazione sui condannati che negano le proprie azioni, o sugli autori di crimini davvero gravi (quali la pedofilia e le violenze più perverse), ma intervenire su essi in modi diversi, spesso ancora da definire.
Il trattamento non deve essere considerato un approccio alternativo alla pena, ma esclusivamente qualcosa da affiancare, quando possibile, ad essa, e le sue finalità dovrebbero essere quelle di aiutare il soggetto a controllare i propri istinti e riconoscere tra le proprie fantasie quelle devianti e insane, e di metterlo in guardia per le possibili ricadute.
Il trattamento deve allora essere qualcosa di tagliato a misura della persona, deve individuarne le sfumature patologiche oltre che il profilo criminale, e considerare l’individuo con le proprie motivazioni. Psichiatri e Psicologi hanno il dovere di interfacciarsi con il sistema penale, in una collaborazione che garantisca una continuità tra pena e trattamento – in alcuni punti del tempo attuabili contemporaneamente.
di Sonia Pasquinelli
 
  
Link youtube: Sex Offenders

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